Il D.M.132 del 4 luglio 2024 disciplina le procedure per la copertura dei posti di DSGA in caso di assenze superiori a 3 mesi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 2019/21, escludendo alcuna procedura di attribuzione d’ufficio.
È in particolare l’art. 2 a definire come procedere: mancando funzionari privi di incarico, l’Ambito territoriale potrà conferire incarico ad interim ad altro DSGA, ma solo previa manifestazione di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 132.
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