I docenti hanno diritto a fruirne fino a 9 giorni (3+6) per motivi personali e familiari.
Alcuni dirigenti scolastici, poco attenti alle norme contrattuali e anche a quelle legislative, pensano di fare cosa giusta a “non concedere” i 6 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari o personali, perchè considerano abrogato, dall’approvazione della legge di bilancio 2013, l’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 riferita alla possibilità, solo per la categoria dei docenti di scuola, alla conversione in permessi retribuiti per motivi personali o familiari dei 6 giorni di ferie definiti dall’art.13, comma 9 del medesimo contratto collettivo. Tali dirigenti scolastici non solo commettono un grave errore di interpretazione normativa, ma in alcuni casi fanno soccombere l’Amministrazione davanti a precise e inequivocabili sentenze del giudice del lavoro.
Sentenza del tribunale di Cuneo
A tal proposito è di notevole importanza il caso capitato a due docenti di Cuneo, che, esauriti i tre giorni di permesso retribuito, hanno presentato la domanda di fruire di altri 2 giorni (dei 6 giorni di ferie disponibili) di permesso retribuito per recarsi a Firenze per la laurea del loro figlio. Il Dirigente scolastico, avvalendosi di un’interpretazione totalmente sbagliata della legge di bilancio 2013, ha negato ai docenti i due giorni di permesso retribuito. I docenti ignorando la non concessione del Ds hanno comunque fruito delle due giornate di permesso, ma al loro rientro in sede hanno avuto avviato un procedimento disciplinare per abbandono del posto di lavoro. Sanzioni disciplinari illegittime e annullate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo Dott.ssa Paola Elefante, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
– Accerta e dichiara la illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Dirigente Scolastico nei confronti dei ricorrenti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. In buona sostanza il giudice con la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 ovvero la legge 228/2012 art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo, come già evidentemente dall’ARAN quasi due anni dopo la legge 228/2012. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
Conferma dell’art.15 comma 2 del CCNL 2006/2009
Il CCNL scuola 2016-2018 e il CCNL scuola 2019-2021 sono due nuovi contratti collettivi che confermano in modo chiaro e inequivocabile, la permanenza della validità dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. Nessun dirigente scolastico può affermare che la norma dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 nella parte in cui si consente al docente di avere il diritto di fruizione di altri 6 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari o personali, è stata abrogata dalla legge di bilancio 2013. Per la verità la legge di bilancio 2013 non si riferisce ai docenti e alla loro prerogativa di fruire dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali, ma si riferisce più in generale a tutti i pubblici dipendenti, compresi i docenti, riferendosi specificatamente ai 6 giorni di ferie.
SIDI prevede i 9 giorni di permessi
Addirittura il SIDI, ovvero il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, riconosce con il codice PE03, la possibilità per i docenti di ruolo di fruire dei 6 giorni di ferie (ex art.13 comma 9 CCNL 2006/2009) come se fossero convertiti in 6 giorni di permesso retribuito per motivo familiare o personale.
Giurisprudenza è molto chiara
Oltre la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020 del tribunale di Cuneo, ci sono altre sentenze che vanno tutte nella stessa direzione.
Tra le sentenze più recenti c’è quella della Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2023, ha confermato il principio secondo il quale con riferimento ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL scuola 2006/2009, per cui si possono commutare i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art. 13, comma 9, del medesimo contratto, “come permessi retribuiti per motivi familiari o personali, non solo devono essere attribuiti a domanda, e quindi sono sottratti alle valutazioni di concessione del dirigente scolastico, ma il personale richiedente non ha neanche l’obbligo di trovare colleghi disponibili alla sostituzione. In buona sostanza la Corte di Appello di Caltanissetta sentenzia che i 6 giorni di ferie possono essere commutati come permessi retribuiti per motivi familiari o personali e quindi fruiti al pari dei 3 giorni del primo periodo dell’art. 15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Il godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del medesimo contratto, trova riscontro in due sentenze del 2019 dei tribunali di Velletri e Ferrara.
Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 5/3/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art. 13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.
Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art. 15, comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.
Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.
La sentenza del Tribunale di Fermo n. 53 del 26 maggio 2020 ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.
Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n. 2272 dell’ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.
Sulla base della disciplina contrattuale, specifica la sentenza di Milano, se il personale docente chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
Fonte: La tecnica della Scuola – 20 settembre 2024