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Bonus Natale 100 euro

Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. Chi può richiederlo e come. CIRCOLARE Agenzia Entrate

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il cosiddetto decreto Omnibus, ha introdotto un bonus di 100 euro da erogare con la tredicesima ai lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con le istruzioni.

Chi può richiederlo

Per poter beneficiare del bonus devono sussistere le seguenti condizioni:

a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come
individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Come richiederlo

Il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Nella circolare si precisa che fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Fonte: Snals Venezia