Il MIM ha comunicato alle organizzazioni sindacali la chiusura del confronto sulle le modalità e i criteri per l’attuazione del lavoro agile per i dirigenti scolastici, in base al CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021.
Il documento finale, pur accogliendo alcune nostre osservazioni sulle finalità e le deroghe, conserva diverse criticità: dirigenti scolastici in periodo di prova vengono esclusi dalla disciplina del lavoro agile, i giorni da destinare al lavoro agile restano quattro salvo passare a cinque nel caso di mesi che superano le quattro settimane, le deroghe al numero massimo di giorni di lavoro agile sono legate solo a particolari situazioni previste da norme specifiche, le fasce di contestabilità si estendono alla durata ordinaria del funzionamento della scuola che però in certi casi va pure oltre le 12 ore.
Lo Snals-Confsal ritiene che sia stata persa un’importante opportunità per garantire ai dirigenti scolastici, almeno per l’istituto dello smart working, gli stessi diritti disponibili per tutti gli altri dirigenti dell’area istruzione e ricerca e delle restanti pubbliche amministrazioni.
Il MIM procederà a trasmettere a breve i criteri stabiliti agli UUSSRR per le conseguenti attività di competenza al fine della sottoscrizione degli accordi individuali.
Di seguito i principali contenuti della disciplina del lavoro agile per i dirigenti scolastici:
• Definizione e obiettivi del lavoro agile: Il lavoro agile è una modalità di prestazione lavorativa volta a migliorare i servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo l’equilibrio tra vita privata e lavoro.
• Requisiti e accordo individuale: Il lavoro agile può essere svolto su base volontaria da dirigenti scolastici che hanno completato il primo anno di assunzione e richiede un accordo individuale con il Direttore Generale dell’USR competente.
• Obblighi del dirigente scolastico: Il dirigente scolastico deve garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la riservatezza dei dati trattati, oltre a non ricevere indennità per le spese sostenute in modalità agile.
• Attività svolgibili da remoto: Le attività che non richiedono la presenza fisica del dirigente scolastico possono essere svolte in modalità agile, come ad esempio:
– attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
– predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
– attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall’articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
– partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
– attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
– attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
– predisposizione di attività negoziale.
Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Durata dell’accordo: Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico ha una durata corrispondente all’anno scolastico e può decadere automaticamente in caso di mutamento di incarico.
• Modalità di svolgimento: La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista, alternando giornate in presenza e in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo. l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente per i dirigenti scolastici esposti a particolari rischi per la salute o che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
• Fasce di contattabilità: Il dirigente scolastico è contattabile durante l’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, salvo emergenze.
• Modalità di recesso: Il recesso dall’accordo può avvenire con un preavviso di almeno trenta giorni, o novanta giorni per lavoratori con disabilità, in caso di esigenze organizzative.