Molti pensionandi per limiti di età, confidando in un onere di ricongiunzione (art. 2 legge 29/79) accettabile e conveniente, all’atto dell’invio della domanda per il pagamento della pensione di vecchiaia all’Inps non hanno chiesto il cumulo gratuito. All’atto della presentazione della domanda, l’Inps non aveva ancora lavorato le vecchie pratiche di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 legge 29/79. In questi giorni molte sedi Inps hanno notificato agli interessati la determina della ricongiunzione chiedendo l’accettazione o la rinuncia.
Considerato che in alcuni casi vengono richiesti oneri consistenti, gli interessati decidono di non effettuare il pagamento richiesto, ritenendo la ricongiunzione economicamente non vantaggiosa.
Poiché il periodo da ricongiungere non incide sul diritto alla pensione di vecchiaia, avendo gli interessati raggiunto i 20 anni anche senza il periodo del quale è stata a suo tempo richiesta la ricongiunzione, sorge il dubbio di conoscere il loro destino pensionistico in caso di rinuncia alla ricongiunzione.
Con la rinuncia alla ricongiunzione, non avendo chiesto il pagamento della pensione con il cumulo, il periodo rimane nella gestione INPS Privati / Autonomi (estratto conto colorato in azzurro).
L’importo della pensione con decorrenza 1.09.2021 sarà calcolato senza i periodi rimasti nella gestione Inps Privati.
Invitiamo gli interessati a contattare le nostre strutture provinciali, reperibili al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals, per avere informazioni e assistenza per valorizzare il periodo non ricongiunto e non cumulato chiedendo la pensione di vecchiaia supplementare.