SENTENZA N°7111 DEL 22 OTTOBRE 2021 DELLA SESTA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E ANNULLA I DECRETI DI RIGETTO DELLE ABILITAZIONI IN ROMANIA PER PRESUNTE CARENZE DOCUMENTALI RITENENDO SUSSISTENTE LA ELUSIONE DEI GIUDICATI DELLA SESTA SEZIONE. DESIGNATO IL COMMISSARIO AD ACTA
Di particolare interesse la sentenza n°7111 del 22 ottobre 2021 della Sesta sezione del Consiglio di Stato unica nel suo genere, di accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Maurizio Danza, finalizzato alla condanna del Ministero dell’Istruzione per violazione ed elusione del giudicato ex art.114 cpa, a favore di più di cento ricorrenti abilitati in Romania, a cui era stato negato il decreto di riconoscimento per presunte carenze documentali delle rispettive istanze, nonostante i due gradi di giudizio favorevoli; in particolare il Dicastero dell’Istruzione senza tener conto delle sentenze di ottemperanza n° 3592/2021 e n°5230/2021 della stessa sezione VI , nelle quali il Collegio aveva ordinato di disporre la comparazione dei titoli abilitanti conseguiti in Romania con quelli italiani, come indicato nella pronuncia di merito n°4825/2020, aveva riaperto illegittimamente i procedimenti amministrativi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n° 206/2007, rigettando nuovamente le richieste di riconoscimento dei ricorrenti , senza tener conto delle risultanze istruttorie evincibili in tutti gli atti processuali dei vari gradi di giudizio : in partiolare nei decreti collettivi, peraltro mai comunicati agli interessati aveva ritenuto che, la c.d. adeverinta ( certificazione finale) ed altri documenti non fossero stati allegati nelle istanze originarie presentate al MIUR nel corso del 2018 e 2019!, in palese violazione dei diritti di partecipazione al procedimento dei ricorrenti di cui agli artt.6 co.1 lett.b) ,7 e 10 bis della l.n°241/1990. A tal riguardo la Sesta sezione nel condannare il Ministero e nel motivare che non sia possibile eccepire alcun vizio formale attesa la definitività dell’accertamento di merito relativo alla valutazione dei titoli dei ricorrenti, ha affermato che –“ al riguardo, va condivisa la deduzione di parte ricorrente in termini di elusione del giudicato, in quanto all’esito del giudizio di merito il riesame incombente sulla p.a., lungi dal consistere nella mera verifica degli elementi formali propri di ogni domanda, riguarda – “a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo” – la “valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”; Ha aggiunto altresì, come- la diversa valutazione formale posta a base degli atti sopravvenuti non adempie pertanto al comando derivante dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio, contenuto anche nella sentenza da eseguire; il Consiglio di Stato nella pronuncia prosegue poi affermando che “ peraltro, i profili formali contestai nei provvedimenti sopravvenuti si scontrano con la statuizione passata in giudicato, laddove si statuisce che “in linea di fatto non appare contestato che l’odierno appellante sia in possesso per un verso, del titolo di studio di laurea conseguita in Italia e, per un altro verso, della abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania”;
Infine, si legge letteralmente in sentenza come “- applicando tali coordinate al caso di specie il comportamento doveroso, chiarito dalla sentenza, non trova coerente applicazione del comportamento in effetti tenuto, dando conseguentemente luogo alla dedotta ipotesi di elusione del giudicato”; e- pertanto, in accoglimento del ricorso per l’esecuzione, va ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla rivalutazione delle domande nei termini indicati dalla sentenza ottemperanda;
Con tale pronuncia dunque, e alfine di dare effettiva tutela alle aspettative dei ricorrenti che attendono giustizia da tempo, il Consiglio di Stato designa altresì, il Commissario ad acta, il direttore generale della direzione generale del Ministero istruzione “per lo studente, l’integrazione e la partecipazione”, con facoltà di delega, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda, entro 20 giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all’organo ordinariamente competente nell’espletamento delle procedure contabili a tal fine necessarie.
EDSCUOLA