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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Alunno si autolesiona: sentenza

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) è tornata sulla questione relativa al danno cagionato dall’alunno a se stesso, chiarendo che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non presenta natura generica bensì da “contratto”, e specificando che l’accoglimento della domanda di iscrizione del minore, con la conseguente ammissione presso la scuola, instaura un “patto” dal quale origina a carico dell’istituto d’istruzione l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Il rapporto tra scuola-docente e alunno

Quale conseguenza della responsabilità da “contratto”, tra il docente e il discente si instaura un rapporto giuridico diretto nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel più generale obbligo di istruire ed educare, anche il distinto dovere di protezione e sorveglianza, per evitare che il minore procuri un danno a se stesso.

L’onere della prova del danno

Nelle cause dove si richiede il risarcimento del danno da “autolesione” del minore, formulate nei confronti dell’istituto scolastico, i genitori o il tutore dello studente hanno l’onere di dimostrare che il danno si è verificato presso l’istituto scolastico ed entro l’orario delle lezioni, mentre la scuola dovrà comprovare che il sinistro è stato determinato da una causa imprevedibile.

Il sinistro subito dall’alunno minorenne

Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte, l’istituto scolastico è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dal bambino nel corso dell’orario scolastico: il minore era stato richiamato dall’insegnante per recarsi in bagno, era sfuggito al controllo di quest’ultimo, subendo un incidente riportando un taglio sul mento, cagionato dal violento impatto su un oggetto dalla forma tagliente e affilata.

Il danno cagionato dall’alunno a se stesso

Sul tema del danno causato dallo studente a se stesso, la Cassazione si è attestata sull’indirizzo secondo il quale la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura “extra contrattuale” bensì contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’alunno presso la scuola, instaura un vincolo negoziale dal quale origina, a carico dell’istituto stesso, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del minore nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche per evitare che l’allievo procuri danni a se stesso.

L’obbligo di vigilanza del maestro

Quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico, tra maestro e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume anche lo specifico obbligo di protezione e vigilanza, one evitare che l’alunno procuri a se stesso un danno alla persona.

L’onere della prova a carico della scuola

Pertanto, in capo alla scuola sussiste l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

Il richiamo alle Sezioni Unite

Nella stessa occasione il collegio della III Sezione Civile ha operato un richiamo a una sentenza delle Sezioni Unite (27 giugno 2002, n. 9346) in occasione della quale era stato chiarito che, in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, la legge esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da “culpa in vigilando”. Ne deriva, pertanto, che l’insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale “ex” art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest’ultimo, operante verso l’Amministrazione ma non verso i terzi.

Laura Biarella

14 DICEMBRE 2021

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