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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

PENSIONI CON QUOTA 102

Al posto di quota 100 entra in campo quota 102, ma cosa cambia effettivamente tra le due misure? Ed alla fine come ormai sembrava chiaro, il post quota 100 sarà rappresentato dalla quota 102. Con l’approvazione in prima lettura della legge di Bilancio da parte del Senato, di può definire il quadro delle novità che sono state introdotte in materia previdenziale.

In attesa che la manovra completi lo scontato iter con il passaggio a Montecitorio, dove non ci saranno novità sostanziali, possiamo già presentare la nuova quota 102 con una dettagliata guida alla novità.

Una guida piuttosto facile dal momento che a tutti gli effetti la misura strutturalmente è del tutto simile alla quota 100.

Quota 102 dal primo gennaio 2022, come funziona la misura

La quota 102 è una riproposizione totale di quota 100 con l’unica differenza che riguarda l’età anagrafica a partire dalla quale la misura può essere fruita.

Se con quota 100 nel triennio di sperimentazione 2019-2021, si usciva dal lavoro già dai 62 anni di età, con la quota 102 si parte dai 64 anni. In uscita nel 2022 i nati dal 1958.

Di tratta di quanti non erano riusciti a completare i 38 anni di contributi necessari a quota 100 entro il 2021.

Infatti anche per quota 102 la dotazione contributiva necessaria resterà la medesima di quota 100, quindi, i 38 anni di versamenti prima citati.

Si riducono le combinazioni possibili quindi, rispetto alla quota 100. Nel 2022 si potrà uscire con 64+38, 65+38 o 66+38.

Quota 102, restano pure tutti i vincoli della quota 100

Per il resto non cambia niente rispetto a quanto si era abituati a fare con quota 100.

Restano anche per quota 102 le finestre di attesa. Nel settore privato la decorrenza della prestazione è fissata a 3 mesi di distanza dal raggiungimento dei requisiti. Nel settore pubblico invece, la finestra è di 6 mesi. Nella scuola invece come al solito tutto dipende dall’anno scolastico e non dall’anno solare.

Resta pure il diritto alla cristallizzazione dei requisiti. Chi li completa nel corso del 2022 (sia i 64 anni di età anagrafica che i 38 di età contributiva), può garantirsi il diritto alla quota 102 anche negli anni successivi.

Lo stesso che accade a chi ha completato entro il 31 dicembre 2021, almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Questi infatti, se per scelta hanno deciso di restare al lavoro, potranno chiedere il beneficio di quota 100 anche negli anni a venire.

Confermato anche il divieto di cumulo con redditi da lavoro fino ai 67 anni di ad esclusione del lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro di reddito annuo.

Anche sulla contribuzione tutto come per quota 100. Vale il limite dei 35 anni di contributi che devono essere effettivi (al netto di contribuzione figurativa da malattia e disoccupazione). Inoltre, ad esclusione dei versamenti nelle casse professionali, la contribuzione mista è utilizzabile.

I penalizzati dalla quota 102

Come abbiamo detto, l’unica differenza tra quota 100 e quota 102 è l’età minima prevista per l’uscita. Ma si tratta di una differenza sostanziale per i nati per esempio, nel 1959 o 1960. Lavoratori che per età non possono rientrare nella misura. I più penalizzati di tutti sono inevitabilmente i nati nel 1960. Lavoratori questi ultimi che nonostante hanno già 38 anni di contributi versati, sono stati esclusi dalla quota 100 perché i 62 anni di età venivano completati solo nel 2022. E allo stesso modo verranno esclusi da quota 102 perché i 64 anni di età non vengono completati sempre nel 2022.

da OrizzonteScuola

Di Giacomo Mazzarella