Entro il 15 marzo il personale ATA a tempo indeterminato può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro part time. La data di scadenza resta al momento quella indicata dall’OM 55/98. Se ci saranno variazioni pubblicheremo i relativi aggiornamenti.
Chi può presentare domanda
Può presentare domanda il personale ATA di ruolo, ovvero il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l’esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all’art. 52, 1° comma del C.C.N.L (OM 446/97). Sono esclusi pertanto i Dsga.
Domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
- nome, cognome e luogo e data di nascita;
- per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
- esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;
Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:
- l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
- l’eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:
- portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
- esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.
Facsimile di domanda
Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale ATA
Come indicato nell’OM 446/97, Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, comporta una prestazione di servizio non inferiore a 18 ore settimanali.
Ai sensi dell’art. 52 del C.C.N.L. nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata, in base a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 52 del C.C.N.L., in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
Durata part time
Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro part time non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno.https://47d3e7826e84e2f358002ad0bfff688d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze, che in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta.
Orizzontescuola.it – 14 febbraio 2022