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Abilitazioni bulgare

che dici

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso per il riconoscimento del titolo conseguito in Bulgaria. Con la sentenza di merito n. 1857/2022 pubblicata in data 15/02/2022, si afferma dunque che la regolamentazione prevista dal Ministero, e relativa ai titoli conseguiti all’estero, nel caso specifico in Bulgaria, deve essere annullata.

In particolare, il TAR ha affermato che “ai titoli conseguiti da insegnanti che abbiano ottenuto una laurea in Italia (di per sé rilevante senza necessità di riconoscimento reciproco) e l’abilitazione all’insegnamento presso un paese dell’Unione Europea, non può negarsi rilevanza ed efficacia nell’ordinamento italiano. Né può negarsi validità ed efficacia alla qualificazione abilitante all’insegnamento conseguita presso un paese europeo. Pertanto, l’Amministrazione è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza […], cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Peraltro, il riconoscimento del titolo in Italia implica l’attuazione del diritto comunitario.

Il TAR, conclude affermando che “In aderenza pertanto alle sue sposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato […]”.

LA TECNICA DELLA SCUOLA – 17 febbraio 2022