Assunzioni da I fascia GPS sostegno: ieri il Senato ha approvato il testo definitivo del decreto Milleproroghe. Ciò significa che la proroga delle assunzioni da 1 fascia GPS sostegno al 2022/23 è legge. Migliaia di docenti specializzati potranno essere immessi in ruolo sulle oltre 27.000 cattedre vacanti che saranno disponibili dal 1° settembre.
L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo sul dl Milleproroghe con 196 voti favorevoli, 26 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento è approvato in via definitiva. Ecco quali sono le misure contenute nel decreto per quanto riguarda la scuola.
GPS Sostegno prima fascia, proroga assunzioni anche per il prossimo anno scolastico
Un emendamento molto atteso, a proposito delle Gps, era quello relativo le assunzioni dagli elenchi GPS sostegno per la prima fascia.
Art. 5-ter. – (Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità)
1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 »
Inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito
Molto importante anche l’approvazione dell’emendamento 1.99, relativo all’inserimento nelle graduatorie di merito degli idonei. In particolare, ricordiamo che a beneficiare della misura saranno gli idonei stem, ovvero i docenti che avevano superato le prove del concorso STEM 2021 ma che non rientravano nel contingente per l’immissione in ruolo.Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
Nuovo concorso straordinario precari
Infine, l’altro tassello importante per la scuola che proviene dal decreto milleproroghe riguarda il nuovo concorso straordinario per i precari con tre anni di servizio: entro il 15 giugno la procedura che prevede una sola prova concorsuale dovrà partire.
Il comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: “9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo.
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.
Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con
contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori”.
Edilizia scolastica
L’articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) l’efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all’articolo 232, del decreto-legge n. 34 del 2020 che autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche in deroga ai limiti ordinari, nonché ad accelerare l’esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche.
Possibili nuove immissioni in ruolo da concorso straordinario secondaria 2020
Il termine 30 novembre 2021 è prorogato al 31 gennaio 2022 ed entro il 15 marzo 2022 sarà possibile assegnare nuovi ruoli dalle graduatorie cosiddette “tardive” del concorso straordinario 2020 di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.
Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”
Insegnanti di religione
Ci sarà più tempo anche per i concorsi per 5116 insegnanti di religione cattolica autorizzati dal Dpcm pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021 e previsti entro la fine del 2021. Anche in questo caso la proroga sarà di un anno e ci sarà tempo fino alla fine del 2022 per le assunzioni.
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)
2. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)
3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
(Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica)
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
Di Andrea Carlino – ORIZZONTESCUOLA – 25 febbraio 2022