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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina

L’Art. 36 prevede “Misure urgenti per la scuola”

G.U.

Nel decreto Ucraina si specifica che le supplenze Covid sono prorogate fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Art. 36.
Misure urgenti per la scuola

  1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge
    30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «,può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
  2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
    a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.


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