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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

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L’ARAN ha pubblicato la Sentenza 1 aprile 2015, n. 6631 della Corte di Cassazione che ha stabilito che nei confronti del datore di lavoro esiste un preciso obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e di assicurare che i locali dell’azienda (e quindi anche la Scuola) siano in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le prestazioni contrattuali cui sono obbligati, non subendo nocumento alla propria salute.

I giudici della Suprema Corte hanno rilevato come esista un obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la tutela della salute psico-fisica dei propri dipendenti e collaboratori che ha la sua fonte direttamente nella legge, in particolare nell’articolo 2087 del Codice Civile (“Tutela delle condizioni di lavoro”) a norma del quale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Nel caso in cui si prospetti la violazione di tale obbligo, che grava sul datore di lavoro, il lavoratore è legittimato a non eseguire la propria prestazione eccependo l’inadempimento e, al tempo stesso, mantiene il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. Pertanto, se il datore di lavoro non garantisce un ambiente di lavoro salubre e tale da non recar danno alla salute dei lavoratori, questi sono legittimati ad astenersi dall’eseguire le proprie mansioni e a ottenere comunque la retribuzione dovuta.

La sentenza della Corte di Cassazione

Dal sito dell’ARAN