Milano, via Pisacane 1 – Tel. 02 74.53.34 / 02 73.89.594 – Fax: 02 74.91.129 Mail: lombardia.mi@snals.it

Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AGLI SCRUTINI

Il riferimento normativo è il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62: “3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato”.

Pertanto il consiglio di classe è composto, per quanto riguarda la componente docente, esclusivamente dai docenti curricolari (compresi i docenti di sostegno), dai docenti di religione cattolica, dai docenti di attività alternative alla religione e dai docenti di strumento musicale per i soli alunni che si avvalgono di queste attività.
I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa (i docenti di potenziamento) forniscono al consiglio di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, senza la necessità di presenza, ma  tramite un’apposita relazione. Ciò vale per tutti consigli di classe e non solo per quelli con gli scrutini.