L’art. 59 del CCNL 2007 per il personale ATA (e l’art. 36 per il personale docente) prevedono la possibilità per il personale di ruolo di accettare incarichi a tempo determinato complessivamente per tre anni collocandosi in aspettativa.
Si perde la titolarità dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non consecutivamente.
Quindi il personale di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Pertanto, detto personale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del CCNI mobilità, deve presentare domanda di trasferimento, entro i termini definiti annualmente dall’ordinanza ministeriale che regola la mobilità territoriale e professionale, al fine di ottenere una sede definitiva; in caso contrario, verrà trasferito d’ufficio con punti zero.