Il Miur ha diramato il decreto relativo ai criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 16 D.lgs. 62/2017). Il citato decreto 62/17 aggiorna lo svolgimento dell’esame di Maturità a partire dal corrente anno scolastico. Le commissioni continueranno ad essere formate da tre commissari interni, tre esterni e un presidente esterno. I commissari esterni e il presidente sono nominati dall’USR competente per territorio.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, un elenco regionale dei presidenti di commissione. Le domande di inserimento in tale elenco sono presentate secondo la modalità e la tempistica definite con nota annuale del Miur. Anche ai dirigenti scolastici di scuole secondarie di primo grado e di istituti comprensivi è consentito di partecipare, in qualità di presidenti, agli esami di maturità.
I Commissari esteri sono nominati, tenuto conto del decreto Miur relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni e le nomine avvengono in base al seguente ordine di precedenza:
a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano ancora delle nomine da effettuare;
e) docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.