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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Il CCNL 2018, all’art. 22, comma 7 prevede che la sessione negoziale di contrattazione di istituto debba essere avviata entro il 15 settembre e che comunque non possa protrarsi oltre il 30 novembre. I termini non sono perentori, ma i commi 6 e 7 dell’art. 7 del contratto prevedono la proroga dei tempi solo in caso di non raggiungimento di un accordo.

In assenza del contratto di istituto e della conseguente certificazione di compatibilità finanziaria dei Revisori dei conti non è possibile avviare alcuna attività progettuale, con grave danno per tutta la comunità scolastica. Infatti il comma 3 dell’art. 24 del contratto pone la progettazione educativa e didattica al centro dell’azione della comunità educante.

Ci si augura che tutti i dirigenti scolastici, titolari della contrattazione di istituto, abbiano dato avvio alle previste relazioni sindacali, perché diversamente potrebbe essere configurato un comportamento antisindacale, perché viene negata la facoltà prevista dalle norme di svolgere il ruolo di controparte contrattuale.

Milano 26 febbraio 2019

Giuseppe Antinolfi
Segretario Provinciale
SNALS CONFSAL di Milano