Messaggio INPS n.454 del 01/02/2024 recante indicazioni in merito alla presentazione delle domande telematiche di pensione con effetto dal 01/09/2024 e con scadenza 28/02/2024:
Con il presente messaggio si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire:
1) la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tale istanza è individuata dal seguente nuovo prodotto:
“Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”
Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata
Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024
2) la presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023, che modifica l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
Tale istanza è individuata dal seguente prodotto:
“Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”
Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia
Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata
Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024
3) l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.
Le istanze di cui sopra possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Pensioni: quota 100-102-103 non cumulabile con i redditi. Ecco i chiarimenti dell’Inps
Sull’incumulabilità tra pensione quota 100-102-103 e redditi da lavoro, l’istituto di previdenza non fa altro che applicare la legge, in base alla quale si deve sospendere la pensione e si devono recuperare le mensilità pagate indebitamente. Il Governo, tuttavia, valuterà se modificare la norma.
A seguito di alcuni casi divenuti oggetto delle cronache nelle scorse settimane, riguardanti pensionati con le “quote” che hanno ricevuto dall’Inps la richiesta di restituire gli importi della pensione nell’anno in cui hanno avuto anche redditi da lavoro, l’istituto di previdenza ieri ha precisato tramite un comunicato stampa che le disposizioni normative prevedono la non cumulabilità di quota 100-102-103 con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando si maturano i requisiti pere la pensione di vecchiaia. Si tratta dei redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali importi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Questa disposizione viene comunicata ai pensionati nel momento in cui viene liquidata la pensione.
L’incompatibilità
L’incompatibilità prevede una eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro di importo lordo all’anno, tenuto conto anche degli importi eventualmente riferiti ai mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Inoltre nella circolare 117/2019 dell’Inps si trova un elenco tassativo di ulteriori redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità, tra cui le indennità per cariche elettive, i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, le indennità dei giudici di pace, quelle dei giudici onorari e dei giudici tributari, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Fonte: ilsole24ore