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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

INDENNIZZO PER I PRECARI DELLA SCUOLA

DECRETO SALVA INFRAZIONI – PREVISTO UN INDENNIZZO PER I PRECARI DELLA SCUOLA

La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l’Italia nel luglio 2019, sostenendo che la normativa italiana non preveniva né sanzionava sufficientemente l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia…

Tra i lavoratori del settore pubblico ci sono i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica.
Il governo ha varato, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge n.131 del 16 settembre 2024 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e che prevede anche una misura che riguarda il personale scolastico.
Il decreto prevede un indennizzo da 4 a 24 mesi di retribuzione per i lavoratori della Pubblica Amministrazione che hanno subito l’abuso dei contratti a termine. La misura si rivolge, quindi, anche ai docenti e al personale ATA della scuola pubblica.
L’indennizzo sarà stabilito da un giudice e potrà variare da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il decreto, all’art. 12 recita:
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/42311. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.“.

Fonte: Snals Brindisi