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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Ferie, Assenze e Permessi del Personale a Tempo Determinato

Il recente articolo 35 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola segna una significativa evoluzione nella gestione delle ferie, assenze e permessi per il personale scolastico con contratto a tempo determinato. Con l’abrogazione dell’articolo 19 del CCNL del 29 novembre 2007, si stabiliscono nuove disposizioni che meritano un approfondimento.

Le Ferie

Il diritto alle ferie è proporzionale al periodo di servizio prestato dal personale scolastico a tempo determinato. Qualora non sia possibile fruire delle ferie accumulate, queste verranno compensate economicamente al termine dell’anno scolastico, e comunque al termine dell’ultimo contratto sottoscritto.

Assenze per Malattia

Il nuovo CCNL introduce una distinzione chiara per quanto riguarda le assenze per malattia. Per il personale assunto per l’intero anno scolastico, il diritto alla conservazione del posto è garantito per nove mesi nel triennio scolastico. Durante i mesi di assenza, le modalità di retribuzione sono le seguenti:
– Retribuzione intera per il primo mese di assenza,
– 50% di retribuzione per il secondo e terzo mese,
– Senza assegni per il restante periodo, mantenendo la conservazione del posto.

Per il personale in supplenze brevi, le assenze per malattia comportano la conservazione del posto per un massimo di 30 giorni all’anno, retribuiti al 50%. È importante notare che, nonostante queste assenze, la maturazione dell’anzianità di servizio continua senza interruzioni.

Assenze dovute a Grave Patologia

Il personale supplente ha diritto a non vedere computati nei giorni di malattia le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, oltre ai periodi di ricovero ospedaliero. In questi casi, è prevista la corresponsione della retribuzione intera.

Infortunio e Causa di Servizio

Rimane in vigore l’articolo 20 del CCNL 2006/09 riguardante gli infortuni. La conservazione del posto è assicurata fino a completa guarigione clinica, con la retribuzione intera per tutto il periodo di assenza. Inoltre, per i casi di causa di servizio, il posto è conservato fino a 36 mesi con retribuzione intera durante l’assenza.

Reperibilità per Visita Fiscale

Il personale scolastico in malattia è obbligato a farsi trovare all’indirizzo fornito durante specifiche fasce orarie, tenendo presente che le visite fiscali possono essere programmate anche più volte. Orari Visita Fiscale Scuola: Gli orari di reperibilità sono 7 giorni su 7 compresi festivi: mattina: dalle 10.00 alle 12.00; pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.00.

Permessi Retribuiti per Lutto e Matrimonio

Il nuovo CCNL prevede tre giorni di permesso retribuito per lutto in caso di perdita del coniuge o di parenti entro il secondo grado, con questi giorni computati nell’anzianità di servizio. Analogamente, un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi è previsto per il matrimonio.

Assenze per Motivazioni Personali o Familiari

Il personale a tempo determinato per l’intero anno scolastico ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali, mentre chi è in supplenza breve può chiedere permessi non retribuiti fino a 6 giorni all’anno.

Permessi per Concorsi ed Esami

Infine, il personale docente a tempo determinato ha diritto a permessi non retribuiti per partecipare a concorsi ed esami, fino a un massimo di 8 giorni complessivi all’anno scolastico.

In conclusione, il nuovo CCNL introduce significative modifiche nella gestione delle ferie e delle assenze per il personale a tempo determinato, favorendo un equilibrio tra diritti dei lavoratori e necessità organizzative del sistema scolastico. È cruciale che i docenti e il personale ATA si informino adeguatamente su queste nuove disposizioni per garantire la corretta applicazione dei diritti lavorativi rinnovati.

fonte: Snals Venezia