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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Graduatorie di istituto

Negli ultimi anni, le scuole hanno l’obbligo di creare e pubblicare le graduatorie interne entro quindici giorni dalla chiusura della presentazione delle domande di trasferimento, come stabilito dall’articolo 21 comma 3 del CCNI Mobilità 2025, ma non tutte le scuole rispettano questa regola. 
Quest’anno, i cambiamenti apportati al CCNI mobilità hanno modificato il modo di valutare il servizio preruolo nella graduatoria interna, con un adeguamento progressivo del punteggio a 6 (quest’anno fissato a 4 e l’anno prossimo a 5, fino ad arrivare a 6 l’anno successivo) in linea con le domande di mobilità a richiesta (nota 4 Tabella CCNI mobilità 2025).
Per tale motivo, le SCUOLE DEVONO RIFARE COMPLETAMENTE LE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Il servizio preruolo deve essere valutato con 4 punti per ogni anno di servizio, con le seguenti distinzioni: 

  • – 4 punti se il servizio è stato prestato nello stesso ruolo di titolarità;
  • – 3 punti se il servizio è stato prestato in altro ruolo.

Quando il servizio venga riconosciuto come prestato in parte nel grado di titolarità e in parte in un diverso ruolo, la valutazione deve essere effettuata basandosi sulla durata maggiore del servizio, come indicato nell’O.M. mobilità 36/2025 articolo 3 comma 20. 
La continuità all’interno della scuola nella graduatoria interna è stata chiarita a causa dell’ambiguità nella nota 5 bis, che deve essere interpretata come nei trasferimenti a domanda, assegnando 4 punti per ogni anno nei primi 3 anni, a partire dal primo anno (senza considerare l’anno in corso come evidenziato nell’O.M. mobilità 36/2025 articolo 3 comma 21), poi 5 punti nel quarto e quinto anno, e 6 punti a partire dal sesto anno e per ogni anno aggiuntivo. 
PER QUESTO MOTIVO, LE SCUOLE DEVONO ALLEGARE ALLA SCHEDA PERDENTE POSTO i documenti ALLEGATO DALLEGATO F e le Dichiarazioni personali, compilati con attenzione e completezza. 
Naturalmente, per un docente della scuola secondaria, il servizio preruolo svolto in primaria o infanzia si valuta considerando fino a 4 anni con 3 punti per ciascun anno, e 2/3 per ogni anno ulteriore. 
È opportuno che le scuole non pubblichino le graduatorie prima del 26/03/25, per permettere agli interessati di presentare nuovi titoli acquisiti entro il 25/03/25, come ad esempio la nascita di figli, in caso di legge 104 per assistenza come beneficiario punto IV, qualora ci sia stata una domanda di ricongiungimento per il comune di residenza del familiare (articolo 13 comma 2 lettera b) oppure di presentare nuova documentazione ai sensi della legge 104 personale che comporta l’esclusione dalla graduatoria di istituto (articolo 13 comma 2 primo capoverso per i punti III e IV).

Fonte: Snals Venezia