Con la nota 20038 del 19 aprile 2018 il MIUR ha fornito una nota di chiarimenti sull’istituto dell’Ape social e sui cosiddetti precoci, diretta agli Uffici scolastici regionali.
Il personale della scuola che riceverà dall’INPS la certificazione attestante il diritto all’APE social entro il 31 agosto 2018 potrà dare le dimissioni entro quella data e accedere all’assegno dell’Ape social dal 1° settembre 2018.
Coloro che pur avendo ricevuto la certificazione del diritto da parte dell’INPS lo hanno perduto dopo aver dato le dimissioni dal servizio (ad esempio per la morte del congiunto assistito) potranno ritirare le dimissioni prodotte e chiedere all’Ufficio scolastico il reintegro nei ruoli.
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