Il MIUR ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali (USR) la nota 16041 del 29 marzo 2018 riguardante le dotazioni organiche del personale docente 2018/2019 e relative istruzioni operative per la costituzione delle classi e la definizione degli insegnamenti nei vari ordinamenti.
Le principali novità normative sono:
- incremento di 3530 posti comuni del totale dei posti dell’organico dell’autonomia dello scorso anno, al netto dei posti di potenziamento;
- incremento di ulteriori 1161 posti per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
- istituzione, a invarianza del numero complessivo dei posti, di 800 posti comuni di potenziamento dell’infanzia.
Resta invariato il numero dei posti di potenziamento dello scorso anno (48.812), nonché il contingente dei posti di sostegno, comprensivo del relativo potenziamento.
La nuova quantificazione e ripartizione tra le Regioni è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’a.s. 2017/2018 e dell’entità della popolazione scolastica riferita al prossimo anno scolastico, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l’informativa alle Organizzazioni sindacali, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, e potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione che venga rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.
Gli UU.SS.RR. daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, ponendo particolare attenzione agli eventuali aumenti delle classi costituite in questa fase: l’adeguamento dell’organico previsto dalla legge di bilancio, infatti, consolida la situazione dell’organico di fatto 2017/18 trasferendo una parte dei posti consolidati in quello di diritto; pertanto alla ridefinizione in aumento corrisponde necessariamente una riduzione dell’obbiettivo regionale dell’organico di fatto; di conseguenza l’utilizzo dell’aumento assegnato in diritto deve necessariamente garantire in via prioritaria le situazioni che, rispetto allo scorso anno, risultino definitivamente stabilizzate.
Una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, i Direttori degli UU.SS.RR. procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica, valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente, provvedono infine al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e trasmettendo i dati al Sidi.
Per quanto riguarda le aree interessate dai recenti eventi sismici sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate già comprensive dei predetti posti.
La nota descrive le procedure e gli adempimenti relativi alla definizione degli organici nelle varie tipologie di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), istruzione degli adulti, istituti di prevenzione e pena, posti di sostegno, scuole presso gli ospedali, scuole con insegnamento in lingua slovena, istituzioni educative.
In merito lo SNALS osserva:
– L’assegnazione degli 800 posti di potenziamento alla scuola dell’infanzia è realizzata a spese degli altri gradi di scuola, costretti a cedere dei posti per creare le condizioni previste dalla Legge 107/15.
– Il divieto di nomina di supplenti è troppo perentorio. L’Art. 1, comma 85, Legge 107/15, proprio a proposito delle supplenze fino a dieci giorni, si apre con un passaggio di importanza non trascurabile: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7….” cioè degli obiettivi formativi. In buona sostanza. Pertanto le limitazioni alle supplenze devono avvenire solo nel rispetto della qualità dell’insegnamento.
– Per i licei musicali e coreutici occorre fare molta attenzione alla stabilità delle cattedre di tali indirizzi al fine di evitare l’esubero.
– Per i percorsi dell’istruzione professionale D. lgs 61/2017, visto l’alto numero di ore di compresenza degli I.T.P. (6 ore), si potrebbe attribuirle anche sulle materie dell’area comune oltre che a quelle d’indirizzo. Inoltre la variazione in aumento o in diminuzione del monte ore da parte dei DS dovrebbe avvenire sulla base delle delibere del Collegio dei docenti e del PTOF in modo da rendere più adeguata tale facoltà alle indicazioni del Collegio, organo sovrano in materia didattica.
– Il numero di posti derivanti dal consolidamento dell’organico di fatto pari a 3.530 è inferiore rispetto al finanziamento stanziato dalla finanziaria.