Se un dipendente subisce una sanzione disciplinare, questa può essere diffusa sul sito internet dell’amministrazione procedente? Risponde il Garante in materia di tutela dei dati personali (doc. web n. 9075229) che ha sanzionato il MIUR a pagare 4mila euro.
Fatto
l’Ufficio del Garante ha contestato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio III – Ambito territoriale di Bergamo, una violazione in materia di trattamento dei dati personali. Con una nota il Dipartimento realtà pubbliche dell’Ufficio del Garante comunicava al Miur Lombardia-Bergamo gli esiti dell’istruttoria avviata a seguito di un reclamo concernente la diffusione di dati personali di un dipendente mediante pubblicazione di due note, successivamente rimosse, sul sito istituzionale dell’Ente. Le informazioni personali pubblicate sul sito erano relative all’adozione della sanzione disciplinare del licenziamento per persistente insufficiente rendimento, nei confronti del reclamante; nella richiamata nota il Dipartimento realtà pubbliche evidenziava che “la pubblicazione online che comporti una diffusione di dati personali […] può essere lecitamente effettuata unicamente quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento […]” e che “anteriormente alla rimozione dal sito istituzionale, la pubblicazione delle note in questione abbia determinato un’illecita diffusione di dati personali in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa”; ’Ufficio adottava pertanto l’atto di contestazione di violazione amministrativa indicato in epigrafe;
E’ illecito pubblicare su internet la sanzione disciplinare di un dipendente
Il Garante, afferma che “va ribadito che nessuna norma di settore (né i bandi relativi al collocamento a tempo determinato del personale A.T.A.) consente la diffusione tramite Internet dei dati personali dei dipendenti, con particolare riferimento all’indicazione delle sanzioni disciplinari di carattere espulsivo che possono dispiegare effetti sulle graduatorie di collocamento; con riferimento, infine, alla necessità di provvedere alla comunicazione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del reclamante a tutti i soggetti che avrebbero potuto utilizzare la graduatoria nella quale lo stesso reclamante era inserito, deve evidenziarsi che l’utilizzo di missive individualizzate o circolari a tutti gli uffici interessati avrebbe permesso al Miur Lombardia-Bergamo di dare seguito efficacemente al provvedimento disciplinare di cui sopra senza realizzare una indiscriminata e illegittima diffusione dei dati personali del reclamante”
da OrizzonteScuola 18 Apr 2019