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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Elezioni del 26 maggio, memorandum adempimenti e permessi per la scuola

Il prossimo 26 maggio si svolgeranno le elezioni europee e le comunali in numerosi comuni della Penisola. La normativa prevede gli adempimenti che riguardano le scuole nonché le disposizioni relative alla fruizione di permessi per il personale che si candida, per il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio.

Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio (Decreto 5 marzo 1992 del MEF)

A – Il permesso retribuito e il rimborso delle spese, spettano soltanto al personale civile e militare dello Stato che debba recarsi in comune diverso da quello dove si trova la sede dell’ufficio e che non abbia ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio. In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

B – Il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio, può usufruire dei permessi sotto riportati:

  • Personale con rapporto a tempo indeterminato: può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 (confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto).
  • Personale con rapporto a tempo determinato: può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7, del CCNL 2006-2009 (confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto).

 

Personale che svolge la funzione di Presidente, scrutatore nel seggio o rappresentante di lista (art. 19 del DPR 361/1957 come modificato dall’art. 11 della legge n. 53/1990 e dell’art. 1 della legge  n. 69/1192)

L’ riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali e prevede che

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato o determinato (anche temporaneo) hanno  diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio e i giorni di assenza dal lavoro corrispondenti alle operazioni stesse sono da considerare a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto è previsto il recupero (circolare ministeriale n. 132 del 29 aprile 1992) :

  • per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
  • per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.

E’ esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.

 

Personale candidato  (Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996)

  • personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: tre giorni di permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007);
  • personale con rapporto di lavoro a tempo determinato: sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007); – lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007)

 

Personale in servizio in scuola non sede di seggio
Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola non sede di seggio è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa.

 

Personale in servizio in scuola sede di seggio

  • Il personale docente non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica, fatta salva l’eventuale programmazione di attività funzionali all’insegnamento deliberate nell’ambito del PTOF.
  •  Il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale per diverse esigenze lavorative e con congruo anticipo, fatta salva la possibilità di fruire nei giorni delle elezioni degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie, ecc.).