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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

TRIBUNALE ANNULLA SANZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Un DS di un noto Liceo Classico calabrese sanziona una docente, dopo quattro anni il Tribunale di Cosenza annulla tutto perché non ci sono prove a carico dell’insegnate.

Le accuse del Ds alla docente
Il Dirigente scolastico di un noto Liceo Classico della Calabria in data 17 dicembre 2014 contesta ad una docente di storia e filosofia di non avere attuato nessuna strategia di recupero per i suoi studenti e di avere divulgato il contenuto di note a carattere riservato.
Il Dirigente scolastico dopo la contestazione d’addebiti del dicembre 2014, ha sanzionato disciplinarmente la docente nel febbraio 2015 con le stesse motivazioni addotte nella contestazione.

Ricorso della docente al giudice del lavoro
La docente ha prodotto immediato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, avvalendosi del supporto legale del avv. Giacomo Dominijanni, deducendo di avere sempre svolto la prestazione lavorativa con diligenza e professionalità, lamentando l’illegittimità della sanzione disciplinare per omessa affissione del codice disciplinare, per tardività, genericità della contestazione e per insussistenza del fatto, esprimendo che il comportamento del Ds nei suoi confronti assumeva espressione di mobbing.

Il giudice del lavoro annulla la sanzione
In data 18 giugno 2019 il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza emana la sentenza in cui accoglie il ricorso della docente e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità della sanzione disciplinare.
Nella sentenza si legge che:

  • il Dirigente Scolastico non è stato in grado di supportare, con prove testimoniali e documentali, i motivi che lo hanno spinto a sanzionare la docente.
  • che qualora il docente impugni il provvedimento disciplinare sostenendo di avere sempre svolto la prestazione lavorativa con diligenza e professionalità, allora deve essere il datore di lavoro, secondo lo “ius receptum”, a mostrare l’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’illecito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Siccome tale onere non è stato assolto, il giudice non ha potuto fare altro che constatare che non c’erano gli elementi oggettivi per mantenere valido l’atto sanzionatorio prodotto dal Dirigente scolastico.

di Lucio Ficara – 27/06/2019