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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Supplenze ATA 2019/2020

Il 27 agosto 2019 il MIUR ha presentato una bozza della circolare annuale delle supplenze ATA per l’anno scolastico 2019/2020.  Sostanzialmente è uguale a quella dell’anno scolastico scorso, con alcune modifiche richieste dalle Organizzazioni sindacali.

  • È consentita la possibilità del completamento orario anche attraverso il frazionamento di posti interi.
  • È possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, come pure, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi.
  • Le deleghe per l’accettazione delle nomine possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • All’atto della stipula del contratto a tempo determinato si può subito fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL (aspettativa, congedo, etc…) senza attendere la presa di servizio.
  • In caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo si ha diritto alla proroga.
  • La priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti ed è valida solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • La quota del 50% riguardante le riserve Legge 68/99 si calcola solo sui posti interi (al 30 giugno e al 31 agosto) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
  • Sono tuttora valide le due note ministeriali 2116/2015 e 10073/2016 riguardanti le indicazioni ai Dirigenti scolastici per la sostituzione del personale assente anche in deroga alle norme generali.
  • Gli incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti possono essere effettuate a decorrere dal trentesimo giorno di assenza (art. 1, comma 602, della legge 205 del 27 dicembre 2017).
  • Non è consentita la nomina a tempo determinato sulla dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co.

I sindacati hanno fatto presente la necessità di procedere urgentemente alla revisione del regolamento delle supplenze ATA al fine di garantire una maggiore funzionalità. Inoltre hanno chiesto che la Circolare integri o precisi meglio i seguenti punti:

  • Il personale che ha accettato una supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009 deve poter usufruire del diritto al completamento anche frazionando un posto intero su altra scuola (regolamento n. 430/2000).
  • In caso di assenza breve e saltuaria del personale ATA per più di 30 giorni si può nominare un supplente fin dall’inizio dell’assenza.
  • Le note Miur 2116/2015 e 10073/2016 prevedono delle eccezioni al divieto di sostituzione introdotto dalla legge di stabilità 2015.
  • Il personale ex co.co.co. con contratto a tempo indeterminato part-time ha la possibilità di completare l’orario con supplenze nella propria scuola di servizio.

L’amministrazione prenderà in esame le indicazioni.