Il T.A.R. Lazio son sentenza del 13-09-2019, n. 10952 tratta un caso di una bocciatura di uno studente, respingendo il ricorso, richiamando alcuni principi di diritto che oramai stanno diventando consolidati
Fatto
Sostiene la ricorrente che non si capisce come si sia potuta motivare una bocciatura con voti quali 5 e mezzo facilmente recuperabili dalla studentessa; che il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, posto che la scuola come sopra detto deve perseguire l’obiettivo della formazione, con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto; che nel corso di tutto l’anno scolastico, la scuola non ha mai provveduto ad informare la madre dell’alunna, che la figlia rischiava la non ammissione all’anno scolastico successivo; che il provvedimento non è adeguatamente motivato. L’Amministrazione si è costituita con atto formale. Per i giudici il ricorso è infondato.
Sulla condotta colposa della scuola
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo in capo all’Amministrazione, la colpa viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione; la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3798; 16 maggio 2018, n. 2921; 28 luglio 2015, n. 3707)” (Cons. St. sez. III, 30 gennaio, 2019 n. 748).
Nel caso in esame non sono rinvenibili i connotati della condotta colposa come sopra delineati dalla giurisprudenza, e in particolare atti integranti la violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, o comportamenti negativi qualificabili come negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (cfr. Tar Milano, sez. III, 5 aprile 2019, n. 758).
Con cinque insufficienze è legittima la bocciatura
Nella vicenda qui in esame, la scuola ha disposto la non ammissione alla classe successiva stante la presenza di cinque insufficienze, del tutto coerentemente con quanto stabilito dall’art. 4 co. 5 del D.P.R. n. 122 del 2009, a mente del quale: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”.
Sulle mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio
È inoltre da rilevare, in termini più generali e astratti, che le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (tra i quali anche il programma didattico personalizzato di cui alla L. n. 170 del 2010) non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva. Tale giudizio, infatti, va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione raggiunta dell’alunno (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246).
Orizzonte Scuola, 8.11.2019