Gli articoli 485 e 569 (specifico per gli Ata) del d.lgs. n. 297 del 1994 dopo i primi 4 anni riducono di un terzo i servizi svolti dai precari. La Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – il 28 novembre ha emesso le sentenze n. 31149 e n. 31150, con le quali dichiara che questi articoli “si pongono in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e vanno pertanto disapplicati”. Pertanto il servizio preruolo va riconosciuto integralmente.
Articolo 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994
Sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019
Sentenze n. 31150 del 28 novembre 2019
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