Sono state recepite alcune nostre proposte ma le posizioni delle parti restano ancora distanti soprattutto in relazione alla previsione di contingentamento del personale docente. Restano irrisolti i nodi della vigilanza durante il tempo scuola. Siamo d’accordo invece come già avviene ora a indicare alle scuole, università ed enti di ricerca l’obbligo di comunicare per ogni azione di sciopero i servizi assicurati con le relative condizioni.
Si è svolto il 15 gennaio all’Aran il quinto incontro sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nella scuola e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero. La discussione è proseguita sulla nuova bozza di preintesa predisposta dall’Aran su sollecitazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 146/90 ed illustrata dalla dottoressa Marongiu.
Sono state recepite alcune nostre proposte ma le posizioni delle parti restano ancora distanti soprattutto in relazione alla previsione di contingentamento del personale docente.
Nella bozza è stata integrata la parte dedicata ai servizi essenziali ed alle relative prestazioni indispensabili per l’AFAM.
Restano irrisolti i nodi della vigilanza durante il tempo scuola, ora riformulata come vigilanza sulle classi, e dei connessi contingenti di docenti e collaboratori scolastici. La bozza che ci è stata sottoposta oggi contiene elementi che a parere dello SNALS comprimono ancora di più il diritto di sciopero laddove individuano un limite massimo di giorni di sciopero correlandolo al criterio dell’efficacia dell’anno scolastico in termini di giorni. A nostro parere lo sciopero non si può configurare come un’attività preordinabile come ad esempio l’adattamento del calendario scolastico bensì come un’azione straordinaria ed eccezionale volta a tutelare diritti violati.
Siamo d’accordo invece come già avviene ora a indicare alle scuole, università ed enti di ricerca l’obbligo di comunicare per ogni azione di sciopero i servizi assicurati con le relative condizioni.
La proposta di accordo introducendo il concetto di vigilanza sulle classi rischia di determinare ulteriori compressioni del diritto di sciopero soprattutto nei confronti del personale appartenente a classi che superano il limite di giorni di assenza pur non avendo magari mai scioperato prima.
La vigilanza, lo ripetiamo, è solo un dovere finalizzato all’erogazione del servizio di istruzione e non viceversa. Il tempo scuola in caso di sciopero deve essere ridefinito in ragione solo dei servizi che si è in grado di garantire e non di quelli prevedibili.
Riteniamo poi che nessun obbligo debba gravare sui lavoratori circa la comunicazione di adesione o di non adesione allo sciopero.
Continuiamo ad essere contrari al trasferimento alle scuole del compito di definire i criteri per la determinazione dei contingenti del personale docente.
Lo Snals ha dichiarato la propria contrarietà ad escludere dalla legittimità forme di protesta diverse dallo sciopero o quantomeno riteniamo opportuna una precisa elencazione delle forme di astensione escluse.
Il confronto proseguirà nelle prossime settimane. La commissione di garanzia ha infatti concesso all’Aran ulteriori tre mesi di tempo per arrivare ad un accordo.