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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

No al badge (marcatempo) a scuola, due sentenze. Differenze tra docenti e ATA

C’è chi cerca di imporlo e chi lo contrasta. Di cosa stiamo parlando? Del Badge. Strumenti di rilevazione per le presenze a scuola del personale scolastico. Nel corso del tempo sono intervenute alcune sentenze sul punto, tra queste si segnalano quelle della Corte di Cassazione che costituiscono giurisprudenza.

on è previsto per i docenti alcun obbligo di marcare l’orario di servizio

In tema di adempimento delle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione, per i dipendenti pubblici il relativo obbligo deve discendere da specifica fonte normativa o contrattuale; nel settore scolastico, la fonte legale, l’art. 396 del d.lgs. n. 297 del 1994 (testo unico sulla scuola), si limita ad affidare al preside compiti di promozione e coordinamento, nell’ambito delle disposizioni normative e del contratto collettivo, e le disposizioni collettive (nella specie, l’art. 89 ccnl 24 luglio 2003) prevedono solo per il personale ATA l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, e non anche per il personale docente (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la disposizione impartita dal preside al personale docente di marcare l’orario di servizio, sia in entrata che in uscita, con il cartellino magnetico e, conseguentemente, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta dal Provveditore agli studi ad un insegnante per non aver rispettato l’ordine impartitogli). (Cassa e decide nel merito, App. Campobasso, 22 Aprile 2003) Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2006, n. 11025 (rv. 589242)

La Circolare del Funzione Pubblica del ‘92 escludeva controlli automatizzati nella scuola

La Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 18-05-2016) 14-10-2016, n. 20812 un caso analogo a quello precedente.

All’interno della sentenza si legge che nel grado precedente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 3, osservando che in merito all’orario di lavoro il Ministero della Funzione Pubblica, già con la circolare del 20.10.1992 n. 4797, aveva escluso che i controlli di tipo automatizzato potessero essere utilizzati nel comparto scuola. Ha aggiunto che la contrattazione collettiva aveva limitato l’uso dei sistemi automatici per la rilevazione delle presenze al solo personale ATA ed ha rilevato che l’uso dell’orologio marcatempo non poteva essere imposto nè dal Consiglio di Istituto nè dal Collegio dei docenti, trattandosi di materia non ricompresa nella sfera di competenza di detti organi collegiali.

Non può essere imposto il marcatempo ai sensi dell’articolo 25 del DGLS 165 2001

“Sostiene, infatti, il ricorrente che il rispetto di detto obbligo, derivante direttamente dalla L. n. 724 del 1994, ben poteva essere preteso dal dirigente scolastico, in considerazione dei poteri allo stesso attribuiti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25 ed a prescindere dall’intervento degli organi collegiali della scuola.

Se così fosse nessuna rilevanza spiegherebbe la non impugnata disapplicazione degli atti sopra richiamati, in quanto l’uso del sistema automatico sarebbe stato comunque preteso da soggetto legittimato ad esercitare il potere, ossia dal dirigente.

Il motivo è, però, infondato.

Non vi è dubbio che nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spettino al dirigente “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 3) nonchè “l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (art. 25, comma 4).

Detti poteri, peraltro, come chiarito anche dalle parti collettive, devono essere esercitati “con l’autonomia, le competenze e la responsabilità definite dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal D.Lgs. n. 59 del 1998, che ha integrato il D.Lgs. n. 29 del 1993 e dalle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia” (art. 1, comma 3, CCNL 1.3.2002 per la dirigenza scolastica).

E’ noto che il D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo originario applicabile alla fattispecie ratione temporis, aveva riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (art. 2, comma 3), prevedendo anche che la contrattazione dovesse svolgersi ” su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 40, comma 1), ivi compresa quella disciplinare (art. 55, comma 3).”

La contrattazione collettiva non prevede alcun obbligo di marcatempo per i docenti

In relazione al tema che qui viene in rilievo va detto che la contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, che questa Corte può esaminare a prescindere dalle allegazioni delle parti (si rimanda sul punto a Cass. S.U. 4.11.2009 n. 23329), pur avendo compiutamente disciplinato gli obblighi di lavoro del personale docente, oltre che di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non ha mai previsto a carico del primo l’obbligo di attestare la presenza nell’istituto attraverso l’utilizzo di sistemi obiettivi ed automatici, e la mancanza di una espressa previsione assume particolare rilievo, a fini interpretativi, poichè, al contrario, gli stessi contratti collettivi hanno espressamente riconosciuto la sussistenza di detto obbligo per il personale non docente della scuola, facendo discendere dall’inadempimento la responsabilità disciplinare del dipendente.

Già il CCNL 4 agosto 1995 aveva ritenuto di dovere differenziare, quanto alla responsabilità disciplinare, la posizione dei capi di istituto e del personale docente rispetto a quella del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, stabilendo per i primi, all’art. 56, il rinvio alle norme del D.Lgs. n. 297 del 1994, che nulla dispongono in merito alle modalità di attestazione dell’orario di lavoro; per il restante personale, invece, l’obbligo, oltre che di rispettare l’orario di lavoro e di non assentarsi senza autorizzazione, di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art. 57 lett. g).

Detta differenziazione è stata ribadita dagli artt. 88 e 89 del CCNL 24 luglio 2003, per il quadriennio normativo 2002/2005 che ha anche riservato alla contrattazione integrativa di istituto la definizione di “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA” (art. 6, comma 2, lett. i).

Analoghe disposizioni si rinvengono nel CCNL 29.11.2007, sia in relazione alle competenze della contrattazione di istituto (art. 6), sia in merito alla responsabilità disciplinare (artt. 91 e 92).

C’è una differenza tra il personale docente ed ATA che legittima il diverso utilizzo del marcatempo

“Le ragioni della differenziazione vanno ricercate nella peculiarità della funzione docente, che si coglie già dalla lettura delle disposizioni contrattuali riguardanti gli obblighi di lavoro del personale assegnato alle istituzioni scolastiche. Infatti, mentre per i dipendenti del settore amministrativo e tecnico, risulta stabilito e predeterminato l’orario di lavoro, più complessa è la disciplina degli obblighi del personale docente, che non si esauriscono nell’attività di insegnamento, ma comprendono anche tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, attività che non necessariamente debbono essere svolte all’interno dell’istituto. Inoltre per il personale docente il rispetto dell’obbligo di presenza nella classe, che la contrattazione collettiva ha preteso ed esteso anche all’arco temporale immediatamente antecedente e successivo alla lezione (l’art. 27, comma 5, del CCNL 2003 recita “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”), deve già risultare dalla sottoscrizione del registro di classe, che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti Cass. Pen. 28.4.2011 n. 27377) ha natura di atto pubblico.

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Collegio a dare continuità al principio già affermato con la sentenza n. 11025 del 12 maggio 2006, poichè la estensione al personale docente dell’obbligo di attestazione della presenza attraverso l’utilizzo dell’orologio marcatempo, disposta dal dirigente scolastico, sia pure con l’avallo degli organi collegiali, contrasta con le previsioni del CCNL e con le competenze riservate alla contrattazione integrativa di istituto.”

da OrizzonteScuola 18 gennaio 2020