E’ illegittima l’attribuzione del sei in condotta all’intera classe qualora consegua ad un comportamento che, per quanto grave, sia stato posto in essere solo da alcuni alunni, e senza che sia stata provata la partecipazione, né l’atteggiamento omertoso, da parte degli altri.
Il furto durante lo stage
Due studentesse di una classe III di un Liceo linguistico, che avevano conseguito elevate votazione in tutte le materie, tra cui 9/10 in condotta al primo quadrimestre, si rendevano protagoniste di un evento increscioso nel corso di uno stage linguistico in Francia. In particolare, presso l’aeroporto di Parigi, dopo aver effettuato il check-in per l’imbarco dei bagagli, una docente veniva contattata telefonicamente da un’alunna, che le chiedeva di recarsi presso un esercizio commerciale all’interno dello stesso aeroporto, per sopraggiunte problematiche.
Sul posto, la docente veniva accolta dalla responsabile del citato negozio che le esponeva di aver sorpreso un’alunna in possesso di merce non acquistata e di averla invitata a restituire quanto sottratto. Nel frattempo, gli agenti della polizia presenti nell’aeroporto, invitavano la docente a radunare tutti i ragazzi del gruppo. L’alunna ritenuta responsabile della sottrazione, si recava da una compagna per riprendere ciò che le aveva precedentemente consegnato (un paio di slip) e le riconsegnava alla titolare dell’esercizio. Ambedue le ragazze vengono severamente ammonite dagli agenti di polizia che le individuano come “esecutrice del furto e complice”.
Quindi, sia gli agenti, che la titolare del negozio, informavano la docente di aver compreso che il gesto fosse stato frutto di irresponsabilità ed incoscienza, e che non sarebbe stata esposta alcuna denuncia. Al contempo, al fine di far comprendere le gravi conseguenze di tale gesto, gli agenti avrebbero proceduto alla perquisizione, alla presenza della docente, di ogni singolo studente, al termine del quale avrebbero severamente ammonito le due ragazze responsabili.
L’incontro col Dirigente
In seguito all’accaduto, i genitori di tutti gli alunni della classe venivano convocati dal Dirigente scolastico a partecipare ad un incontro per comunicazioni riguardanti il predetto stage, nel corso del quale la docente accompagnatrice aveva invitato “l’intero Consiglio a valutare eventuali sanzioni che vadano ad incidere sulla valutazione del comportamento, finalizzate ad una presa di coscienza della responsabilità non solo individuale dei singoli implicati, ma collettiva, dell’intero gruppo che irresponsabilmente ha ignorato i rischi, assumendo un atteggiamento omertoso”.
Lo scrutinio finale
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, assegnava il voto di 6/10 in condotta, indistintamente, a tutta la classe.
Il ricorso e la decisione
I genitori di alcuni alunni, che non erano rimasti coinvolti nell’evento in questione, si sono rivolti al Tar, che ha accolto le doglianze (Tar Bari, Sentenza 12 settembre 2018, n. 1223): preso atto dell’evidente sproporzionalità fra provvedimenti adottati e la situazione determinatasi in fatto, il Tar ha annullato il provvedimento che attribuiva a tutta la classe l’ingiustificato voto di 6/10 in condotta.
La mancanza di prove in ordine al presunto “atteggiamento omertoso”
Secondo il Tar, il Consiglio di classe, nell’assegnare il 6 in condotta a tutti gli alunni, non aveva fornito evidenza fattuale del presunto “atteggiamento omertoso”, che aveva imputato a tutti i singoli, i quali, viceversa, si erano ritrovati, loro malgrado, coinvolti in una incresciosa vicenda “frutto di irresponsabilità ed incoscienza” di un paio di alunne precisamente individuate, come anche evidenziato dalla docente accompagnatrice nella sua relazione.
La valutazione deve essere “individualizzata”
Per i giudici, da tale fatto non poteva conseguire un voto in condotta di 6/10 esteso indiscriminatamente a tutta la classe, bensì doveva procedersi ad una valutazione “individualizzata” di responsabilità su ogni alunno, al fine di discernere chi fosse stato effettivamente colpevole di qualche specifica ed oggettiva mancanza e chi, viceversa, fosse rimasto del tutto estraneo agli eventi.
Il 6 in condotta è sanzione “ingiustificata”
Sempre secondo il Tar, la punizione indiscriminata dell’intera classe rappresenta una misura sproporzionata e ingiustificata, in specie verso gli alunni rimasti estranei ai fatti ed, eventualmente, chiusisi in un “imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi” (coinvolgimento della polizia francese, perquisizioni personali, ritardo nel recarsi all’imbarco del volo di ritorno, e via dicendo).
Quale voto attribuire?
Il Tar ha invitato il Consiglio di classe a “rivalutare” la posizione degli alunni che non erano rimasti coinvolti nell’evento, precisando che rimaneva nella facoltà dello stesso Consiglio il decidere le modalità attraverso cui la “riedizione” del potere valutativo dovrà essere svolta: se ad esempio tramite formali procedimenti disciplinari a carico dei singoli alunni oppure se tramite una mirata iniziativa pedagogica volta a favorire un’effettiva presa di coscienza sulla oggettiva gravità dei fatti, e successiva valutazione degli esiti della medesima.
Da Orizzonte Scuola 27 dicembre 2019