Il nuovo contratto triennio 2016/18 ha introdotto alcune novità importanti in materia disciplinare per il personale ATA: titolo III, art. 10 e seguenti.
Nel caso di violazione degli obblighi indicati nell’art. 11 al personale ATA sono applicabili le seguenti sanzioni (art. 12):
a) rimprovero verbale (in base alle disposizioni contrattuali, a cui la nuova formulazione dell’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 fa espresso rinvio, anche per il rimprovero verbale è necessario l’avvio del procedimento disciplinare);
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi (che costituisce importante elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali);
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
Il comma 2 dello stesso articolo mantiene in vita le sanzioni previste dal D.lgs. n. 165/2001, ovvero:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001”.
Determinazione concordata della sanzione (art. 17):
“L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso”.
La sanzione conciliativa concordata non potrà essere diversa da quella prevista per legge o dal contratto collettivo per l’infrazione commessa. Tale sanzione non potrà essere impugnata.
La procedura alternativa deve essere attivata dal dipendente entro cinque giorni dalla audizione per il contraddittorio a sua difesa. Tale procedura conciliativa deve concludersi entro trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art.14):
L’Amministrazione può mantenere lo stipendio al dipendente che viene sospeso fino a 30 giorni in via cautelare dal servizio per consentire di svolgere approfondimenti sull’infrazione commessa.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 15):
In caso di detenzione dovuta a reato il dipendente non percepirà lo stipendio. In caso di reato il dipendente perderà lo stipendio e sarà sospeso in via cautelare anche se la pena comminata non prevede la privazione (detenzione) o la restrizione della libertà personale. La sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. La sospensione dal servizio è sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).