L’art. 29 CCNL, ha stabilito di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale tutta la tematica della responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo. La sessione si dovrà concludere entro il mese di luglio 2018. Nelle more della sessione negoziale di cui sopra, “rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D.lgs. n. 297 del 1994”.
Si precisa però che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare “deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento”.
Sono però state introdotte alcune integrazioni all’articolo 498 comma 1 del T.U. 297/94 che pertanto costituiscono ulteriori violazioni disciplinari:
g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
La tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni dovrà tener conto delle sotto indicate specificazioni: 1)deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse”.