E’ stata pubblicata dalla Corte di Cassazione la Sentenza n. 11008 del 9 giugno 2020 che ha affermato l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di collocare a riposo d’ufficio i pubblici dipendenti al compimento del 65° anno di età a prescindere dall’anzianità di servizio in mancanza di domanda di trattenimento in servizio, da parte dell’interessato, fino al compimento del 67° anno di età oppure fino alla maturazione diritto pensione anticipata, da presentare alla scuola almeno 12 mesi prima.
Nell’allegata scheda, inviataci dal prof. Renzo Boninsegna,dello Snals di Verona viene commentata la citata sentenza e, senza voler creare “immotivati” allarmismi, vengono chiarite, con esempi, le conseguenze derivanti da tale sentenza.
In attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Istruzione dichiarino il loro orientamento su tale atto della Corte di Cassazione, a tutela degli interessati, viene proposto un modello per eventuale richiesta di permanenza in servizio.