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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Servizi pubblici essenziali nelle scuole e procedure di conciliazione – Accordo ARAN-Sindacati

La proposta dell’ARAN conteneva elementi che, a parere dello SNALS-Confsal, rischiavano di comprimere in maniera significativa il diritto individuale laddove individuavano un limite massimo di giorni di sciopero e introducevano l’obbligo di vigilanza sulle classi, confondendo la funzione docente con quella di vigilanza ed assistenza

Oggi 2 dicembre 2020, presso l’ARAN da remoto, è stata sottoscritta, per il Comparto Istruzione e Ricerca, l’ipotesi di accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta dallo SNALS-Confsal, FLC CGIL, CISL FSUR, UIL RUA, GILDA UNAMS, ANIEF e dalle Confederazioni CONFSAL, CISL, CGIL, UIL, CGS E CISAL.

Lo SNALS-Confsal dal mese di ottobre dello scorso anno, insieme a FLC, CISL Scuola, UIL RUA e Gilda, ha condotto uno studio attento della proposta formulata dall’ARAN, su indicazione della Commissione di Garanzia, di regolazione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca.

La proposta dell’ARAN conteneva elementi che, a parere dello SNALS-Confsal, rischiavano di comprimere in maniera significativa il diritto individuale laddove individuavano un limite massimo di giorni di sciopero e introducevano l’obbligo di vigilanza sulle classi, confondendo la funzione docente con quella di vigilanza ed assistenza, fino a prevedere il contingentamento del personale docente in caso di sciopero.

La vigilanza, lo ripetiamo, è solo un dovere finalizzato all’erogazione del servizio di istruzione e non viceversa.

Dopo un anno di trattative e di confronti all’interno delle organizzazioni sindacali sono state eliminate le ipotesi formulate nella prima proposta che minacciavano l’esercizio del diritto di sciopero:

–    contingentamento del personale docente in caso di sciopero

–    limite individuale di ore di sciopero

–    assistenza obbligatoria agli alunni disabili

–    periodi di franchigia lunghi

–    comunicazione obbligatoria di adesione in caso di sciopero

Resta in piedi solo l’ipotesi che le azioni di sciopero non devono comportare una riduzione del tempo scuola maggiore del 10% del tempo scuola previsto per ciascuna classe.

Altri aspetti, come quelli relativi alla clausola sullo sciopero virtuale, sono stati mantenuti nel testo come richiesto da alcune organizzazioni sindacali con la previsione di un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la loro regolazione.

L’accordo prevede anche una clausola di salvaguardia che impegna le parti a verificare attentamente gli esiti del monitoraggio del nuovo sistema di rilevazione degli scioperi, avviato da poco e che consente di avere l’esatta ricaduta sulle classi delle azioni di sciopero.